Nel panorama sociale contemporaneo, la questione delle molestie sessuali ha acquisito una crescente rilevanza. I casi di persone vittime di tali abusi sono purtroppo diventati frequenti. In questa cornice, la problematica suscita un forte interesse sia a livello di comunità civile che nell’ambito giuridico. Ma esiste una definizione univoca e legale di molestia sessuale? Non esattamente. L’unico riferimento normativo esplicito è rappresentato dal D.lgs. n. 145/2005, che disciplina i comportamenti posti in essere nell’ambito lavorativo.
Questo decreto legislativo stabilisce che le molestie sessuali sono considerate discriminatorie se manifestano un’intenzionalità o un effetto volto a violare la dignità dell’individuo che le subisce, creando un ambiente intimidatorio, ostile, umiliante, degradante o offensivo. Le molestie possono verificarsi in qualsiasi luogo e momento, riguardano sia gli uomini che le donne e possono assumere forme diverse. Alcuni psicologi specializzati in comportamenti di questo tipo hanno suddiviso le molestie sessuali in tre distinte tipologie.
Le varie forme di molestia sessuale
In particolare, nella categoria della cosiddetta coercizione sessuale rientrano le proposte sessuali non direttamente fisiche, perpetrate attraverso inganno, manipolazione e/o minaccia. Il molestatore, in questa situazione, sfrutta la sua posizione di potere per ottenere favori sessuali dalla vittima, la quale si sente obbligata ad accettare l’abuso.
Le attenzioni sessuali indesiderate, invece, si riferiscono a quelle espressioni di attrazione romantica o sessuale che risultano offensive per la vittima. Queste includono dimostrazioni fisiche di affetto, continue richieste di appuntamenti o favori sessuali, perpetrate anche dopo il rifiuto esplicito dell’interessato.
La discriminazione sessuale è considerata la forma di molestia più diffusa, e consiste in una vasta gamma di comportamenti verbali e non, che non mirano necessariamente a ottenere un favore sessuale, bensì a insultare e denigrare un individuo per il suo genere o per il suo orientamento sessuale.
Molestie Sessuali: Oltre il Tocco Fisico
Le molestie possono includere anche l’utilizzo di termini infantilizzanti o inappropriati come “tesoro”, “bellezza” o “bimba”. Può sembrare banale o innocuo, ma quando tali parole vengono usate in un contesto improprio, contribuiscono a creare un ambiente oppressivo, denigrante e umiliante per la persona a cui sono rivolte.
Decodificazione della Legge: “Atti sessuali” nella giurisprudenza
Passando a una dimensione più legalistica, la giurisprudenza negli ultimi anni ha visto un’espansione significativa del concetto di “atti sessuali”. Anche se questa evoluzione è avvenuta con lo scopo specifico di definire i contenuti del crimine di vera e propria violenza sessuale, delineato e punito all’art. 609 bis c.p., questa nozione può essere utile per comprendere anche l’ambito della “molestia” sessuale.
Il cambiamento di rotta compiuto dal legislatore nel 1996 ha segnato un punto di svolta cruciale. È stato un passo avanti verso la riforma dell’obsoleta nozione di atto sessuale, eliminando l’antiquata visione secondo cui i reati contro gli abusi sessuali erano protetti dalla morale pubblica, fornendo un’accezione in senso collettivo piuttosto che personalistico. Prima di questa riforma, la legge non prevedeva una protezione diretta della sfera sessuale personale.
Riforma dell’Antiquato: Il Codice Rosso e il Cambiamento di Visione
La riforma ha unificato, all’interno dell’unico articolo 609 bis c.p., il reato di violenza carnale e gli atti di libidine precedentemente distinti, ponendoli su un piano di parità in termini di gravità. Questo cambiamento di prospettiva è stato solidificato con l’entrata in vigore del Codice Rosso (L. n. 69/2019), una legge che ha ripetutamente trovato riferimento nelle precedenti discussioni.
Tuttavia, questa espansione della nozione compiuta dal legislatore ha portato a un deficit di determinatezza, da cui deriva un ampio spazio interpretativo per i giudici nazionali. Inizialmente, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione restrittiva del concetto, richiedendo un necessario rapporto corpore corpori, significativo da un punto di vista anatomico o fisiologico, per configurare un atto di violenza sessuale.
Questa interpretazione è ancora dominante, come evidenziato da recenti sentenze che hanno confermato l’esclusione dalla nozione di atti sessuali di tutti quei comportamenti che, pur essendo espressione di istinto sessuale, non comportano un contatto fisico tra il soggetto attivo e il soggetto passivo o che, comunque, non coinvolgono la corporeità sessuale di quest’ultimo.
La Violenza Può Essere Anche a Distanza
Tuttavia, questa visione può essere troppo restrittiva per proteggere adeguatamente le vittime di molestie sessuali. Infatti, nel mondo moderno, la violenza e le molestie possono avvenire in molti modi che non necessitano di un contatto fisico diretto. Ad esempio, la diffusione non consensuale di immagini intime o la minaccia di diffonderle, una pratica conosciuta come “revenge porn“, è diventata un problema sempre più grave con l’avvento dei social media e della tecnologia digitale.
La legge deve quindi tener conto di questi nuovi modi di molestare e violare la dignità sessuale di un individuo. In questo senso, alcune corti hanno iniziato a espandere la definizione di “atti sessuali” per includere comportamenti che non comportano un contatto fisico, ma che hanno comunque un significato sessuale e possono causare un danno psicologico alla vittima. Questo includerebbe comportamenti come l’esibizionismo, la masturbazione davanti a una persona senza il suo consenso, o l’invio di messaggi sessuali non voluti.
Rivisitazione della Nozione di Atti Sessuali
In definitiva, il concetto di “atti sessuali” è in continua evoluzione e deve essere costantemente rivisitato per riflettere la realtà della società in cui viviamo. Un’interpretazione più ampia di questo concetto può aiutare a proteggere le vittime di molestie sessuali e a garantire che i colpevoli vengano adeguatamente puniti.
In conclusione, le molestie sessuali vanno ben oltre il semplice contatto fisico e possono manifestarsi in una varietà di comportamenti e azioni che denigrano, umiliano, e violano la dignità sessuale di un individuo. È importante che la legge riconosca e condanni tutte queste forme di violenza, per creare una società in cui tutti possano vivere senza paura di essere molestati o abusati.