
Lo Studio Legale D’Erasmo, oltre alle attività comunemente associate a detta materia, quali separazioni e divorzi, fornisce assistenza giudiziale volta alla tutela dei minori, alla determinazione di condizioni di affidamento in caso di coppie non coniugate, al recupero della responsabilità genitoriale qualora dichiarata sospesa o decaduta, allo scioglimento delle unioni civili ed all’adozione. Mediante la separazione consensuale i coniugi concordano le modalità alle quali intendono porre fine alla convivenza materiale e alla comunione morale, sottoscrivendo congiuntamente un ricorso depositato in Tribunale. In tal caso, pertanto, sussistendo un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni personali e patrimoniali della separazione, il Presidente del Tribunale si limiterà ad omologare tale accordo, cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole, mediante decreto.
Diversamente, la separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, essendo cessata la convivenza tra loro. La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.
Infine, nel segno di un più ampio mutamento sociale da tempo segnalato anche nella dottrina giuridica, l’intervento normativo della legge n. 55 del 2015 ha provveduto a ridurre i termini affinché sia possibile proporre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando in dodici mesi il termine in caso di separazione giudiziale, ed in sei mesi in caso di separazione consensuale. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale.