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Protezione dei minori e condivisione di immagini sui social, Avv. per Novella 2000

legge tutela dei figli social

L’avvocato Leonardo D’Erasmo esamina le norme giuridiche che proteggono le immagini dei minori condivise sui social media.

Il contesto legislativo

La condivisione di immagini di minori sui social media è una pratica sempre più comune tra i genitori, spesso ignari dei potenziali danni causati da tale comportamento. Un esempio di condotta pericolosa è lo “sharenting“, l’utilizzo eccessivo dei social media da parte dei genitori per condividere foto e video dei propri figli a scopo esibizionistico.

Questo argomento riveste grande importanza dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale. La questione è regolamentata dalla Direttiva (CE) n. 46/1995, che si occupa della protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e dalle leggi nazionali italiane, quali la Legge n. 675/1996 e il D.lgs. n. 196/2003, noto come Codice della privacy.

Il quadro normativo è stato recentemente arricchito dall’intervento del legislatore europeo, che ha riconosciuto la necessità di offrire una tutela più efficace agli utenti, soprattutto a causa del rapido progresso tecnologico che ha reso la condivisione e la raccolta di dati personali quasi incontrollabile.

 

Tutela rafforzata dei minori

La tecnologia attuale consente alle aziende e alle autorità pubbliche di utilizzare i dati personali nelle loro attività, mentre gli individui condividono sempre più informazioni personali online. La necessità di una maggiore protezione è particolarmente sentita quando si parla di minori, che godono di una tutela “rafforzata” per evitare interferenze arbitrarie nella loro vita privata.

Per quanto riguarda i servizi forniti direttamente ai minori, la normativa europea richiede il consenso dei genitori solo se il minore ha almeno 16 anni. In Italia, l’età minima per prestare consenso è di 14 anni. La questione della diffusione delle immagini di minori è stata oggetto di numerose sentenze, spesso relative a conflitti tra genitori riguardo alla pubblicazione di foto dei figli.

Le problematiche attuali sono legate all’uso, talvolta eccessivo, dei social network. La giurisprudenza è evoluta nel tempo e ora richiede il consenso congiunto di entrambi i genitori per proteggere maggiormente il minore, considerando i rischi legati alla condivisione di foto, come l’esposizione a malintenzionati, la pedopornografia online o il cyberbullismo.

 

Le immagini dei minori online

La condivisione di immagini di minori sui social network, come Facebook e Instagram, può portare alla diffusione incontrollabile di queste foto tra un numero indeterminato di persone, incluse persone estranee alla famiglia. Nel diritto italiano, la pubblicazione di una foto di un minore online rientra nel trattamento dei dati personali e costituisce un’interferenza nella vita privata del minore, spesso percepita come invasiva dallo stesso.

Pertanto, è importante prestare attenzione quando si pubblicano immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli. Per i minori al di sotto dei 14 anni, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, e la pubblicazione deve rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.

Attualmente, il consenso del minore stesso è necessario solo se il soggetto ha più di 14 anni. Tuttavia, ci sono sentenze italiane che richiedono il consenso del minore prima che i genitori possano condividere le loro foto sui social media. Gli stessi limiti si applicano anche ai nonni e ai nuovi partner dei genitori.

 

In caso di disaccordo tra i genitori

Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria competente, che valuterà la soluzione più adatta nell’interesse del minore.

In caso di conflitti tra i genitori, il giudice deve bilanciare gli interessi in gioco, tra la libertà di ciascun genitore di crescere i propri figli secondo le proprie idee e l’interesse del minore a non subire pregiudizi che possano influire sulla sua crescita psicofisica o relazionale.

Secondo l’orientamento attuale, l’interesse del minore a non subire gravi pregiudizi a causa dell’utilizzo dei social network da parte dei genitori deve essere considerato prevalente e prioritario, al fine di proteggere il minore durante la sua fase di sviluppo.

La condivisione di foto di minori sui social media senza il consenso o in presenza di opposizione di uno dei genitori viola l’art. 10 del codice civile, che tutela l’immagine, nonché gli art. 4, 7, 8 e 145 del D.lgs. n. 196/2003, che riguardano la tutela della riservatezza dei dati personali, e gli art. 1 e 16 della Convenzione di New York.

Di fronte a potenziali conseguenze dannose per il minore, è possibile limitare le scelte genitoriali.

 

Le conseguenze dell’esposizione prolungata

Nonostante l’ordinamento riconosca in via di principio competenze esclusive alla famiglia, sono previste alcune deroghe quando le scelte dei genitori non rispettano il superiore interesse del minore.

L’orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza italiana. Una recente sentenza del Tribunale di Trani ha chiarito che la mera conoscenza delle foto o video dei figli minori da parte dell’altro genitore, attraverso l’accesso al profilo social del genitore che ha condiviso le immagini, non può essere considerata come accettazione della pubblicazione.

Oltre ai pericoli già menzionati, è importante considerare anche il danno che l’esposizione pubblica può causare ai minori dal punto di vista socio-relazionale.

In diverse occasioni, si è osservato che tale esposizione pubblica può causare disagio ai minori, di cui vengono spesso condivise anche le più intime e personali fragilità.

Per valutare meglio questo aspetto, l’ordinamento prevede l’ascolto del minore. A partire dai 12 anni, o anche prima se capace di discernimento, il minore può essere ascoltato dall’autorità giudiziaria, che valuterà anche la volontà del soggetto maggiormente interessato.

È solo in età più adulta che il figlio potrà effettivamente esprimere le proprie reali sensazioni riguardo all’intrusione dei comportamenti dei genitori nella sua sfera privata.

Sarebbe auspicabile che il legislatore adottasse misure specifiche per proteggere l’interesse dei minori in questo ambito. Allo stesso tempo, si spera che i genitori prestino maggiore attenzione a queste questioni, informandosi sui possibili danni che potrebbero causare ai propri figli e cercando, in ogni caso, di prendere decisioni condivise tra loro.

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